Appello contrastante con giurisprudenza di legittimità consolidata è abuso del processo.

Appello contrastante con giurisprudenza di legittimità consolidata è abuso del processo.
29 Marzo 2023: Appello contrastante con giurisprudenza di legittimità consolidata è abuso del processo. 29 Marzo 2023

IL CASO. I ricorrenti, medici specializzandi, convennero in giudizio la Presidenza del Consiglio di Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendone la condanna al risarcimento del danno per la tardiva trasposizione nei loro confronti di direttive e sentenze comunitarie, che prevedevano che il loro trattamento economico dovesse essere incrementato al tasso annuale di inflazione e rideterminato ogni triennio con decreto ministeriale. Inoltre, i ricorrenti chiedevano la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento, anche a titolo di risarcimento del danno, della somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito in dipendenza della frequenza al corso di specializzazione svolto e l’importo che avrebbero percepito ove fosse stata applicata la rideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento tabellare minino di cui alla contrattazione collettiva. 

Il Tribunale rigettava le domande e, in secondo grado, la Corte d’appello respingeva l’impugnazione proposta dagli attori.

Costoro, quindi, proponevano ricorso per cassazione, al quale resistevano, con un unico controricorso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

LA DECISIONE. La Suprema Corte, con ordinanza n. 7094 del 9 marzo 2023 ha, anzitutto, richiamato i principi giurisprudenziali che si sono formati in materia e ha espressamente dichiarato che “da tale consolidato orientamento la Corte non vede ragioni di discostarsi né la doglianza in esame – di cui si conferma l’inammissibilità – ha addotto elementi che inducano a modificarlo”. 

Inoltre, la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile anche il motivo con il quale i ricorrenti avevano censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva condannato i ricorrenti anche al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.

La Corte ha, infatti, ribadito che “in conformità con quanto questa Corte ha tradizionalmente affermato con riguardo alla domanda risarcitoria di cui ai primi due commi di cui all’art. 96 c.p.c. (..) anche con riguardo alla domanda di pagamento di una somma equitativamente determinata, contemplata dal comma 3 della stessa disposizione, deve ritenersi che l’accertamento dei presupposti della condanna (nella specie, consistenti nell’uso abusivo e distorto del mezzo processuale: Cass. 30/09/2021 n. 26545), implica un apprezzamento di fatto, non censurabile in sede di legittimità se la sua motivazione risponde ad esatti criteri logico-giuridici”.

Nel caso di specie, quindi, “la Corte [n.d.r. d’appello] ha debitamente motivato il proprio apprezzamento, ritenendo che la proposizione di un appello (nell’anno 2020, a quadro giurisprudenziale stabilizzato) con scarse o nulle possibilità d’esser accolto, in quanto contrastante con la giurisprudenza di legittimità consolidata con argomenti dalla stessa già disattesi, configura un abuso del processo che legittima la condanna prevista dall’art. 96, terzo comma, c.p.c.”.

 La Corte ha, quindi, dichiarato inammissibile il ricorso.    

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